Alcoltest: il conducente deve essere avvisato della facoltà di essere assistito da un legale
Una recente sentenza di merito ha illustrato quale valenza ha la rilevazione del tasso alcolemico (art. art. 186 comma 3 C.d.s.) dal punto di vista procedural-penalistico.
Sotto il profilo interpretativo non emerge nulla di innovativo, tuttavia viene evidenziato un aspetto che nell'applicazione pratica viene spesso tralasciato e che a molti automobilisti parrà come nuovo.
La pronuncia del giudice ha affermato che l'alcoltest, esplicantesi sulla persona, è da qualificarsi come accertamento urgente e pertanto trovano applicazione i precetti di cui agli artt. 354, 356 c.p.p e 114 disp. att. c.p.p.
Da questo discende che gli agenti accertatori sono tenuti avvisare l'automobilista della sua facoltà di avvertire il proprio difensore di fiducia affinché assista anche egli all'effetTuazione del test.
Ove non sia stata data tale informazione da parte degli agenti, l'atto di indagine non può considerarsi valido. Tale nullità dovrà essere fatta valere non oltre il successivo atto del procedimento, altrimenti sarà sanata e non più eccepibile.
da blog.consulenzapenale.net