Circolazione stradale – Accertamento delle violazioni – Limiti di velocità – Dispositivi di controllo - Segnalazione preventiva – Necessità – Sussistenza.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiature di controllo, l’art. 4 del Dl 121/2002, convertito in legge n. 168 del 2002, dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti. La predetta norma non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma è finalizzata a informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. A nulla rileva, pertanto, che la comunicazione della presenza della postazione sia stata effettuata a mezzo dei media, modalità, questa, prevista da una circolare ministeriale che non costituisce fonte di diritto, mentre occorre far riferimento alla fonte normativa. (Massima redazionale) (Cass. Civ., sez. VI, 28 novembre 2012, n. 21199) - Art. 142 cs
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