Deposito (Contratto di) - Autoparcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ex art. 7, comma 1, lettera f), c.s. - Responsabilità del gestore per furto del veicolo - Insussistenza - Necessità di approvazione del regolamento per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. - Esclusione.
L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. f), del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo); pertanto, la sosta di un veicolo in tali aree dà luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge la responsabilità del depositario in caso di furto del mezzo. Trovando l’assenza di un obbligo di custodia la sua fonte direttamente nella legge e non in una clausola contrattuale limitatrice di responsabilità, il regolamento con espressa avvertenza che il gestore dell’area di parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto, non necessita dì approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.