Doppio reato per chi guida senza patente e ubriaco
Doppio reato per chi circola in stato di ebbrezza e senza patente. C'è concorso, dunque, tra le due violazioni penali previste dal Codice della strada, poiché non riconducibili a un unico disegno criminoso, ma riferibili a ipotesi diverse. Lo puntualizza la Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza 45742/2012.
La pronuncia riguarda un motociclista colto alla guida senza patente e in alterate condizioni psicofisiche, conseguenti all'assunzione di bevande alcoliche. L'uomo, condannato dal tribunale all'arresto e all'ammenda, impugna la sentenza di primo grado, ma la Corte d'appello la conferma. Il caso arriva così sul tavolo dei giudici di legittimità. Secondo il difensore dell'imputato era necessario applicare la disciplina più favorevole del concorso formale di reato o, quantomeno, quella della continuazione, vista «l'identità oggettiva dell'azione nella struttura» delle due figure delittuose. In altre parole, per il legale, l'uomo avrebbe sì commesso due violazioni, ma riconducibili a un solo disegno criminoso. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe errato nell'irrogare la pena prevista per il concorso dei reati.
Ma la Cassazione boccia il ricorso, evidenziando «la diversità degli elementi che concorrono a integrare» le contravvenzioni. Sussiste un concorso formale – spiega la Corte – solo quando, con un'unica azione o omissione, si violino diverse disposizioni di legge, o quando si riscontrino più trasgressioni della medesima norma. Diversamente, nel caso esaminato non è rinvenibile alcuna unicità di azione tra i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida senza patente, seppur contestualmente constatati. Si tratta, in effetti – continuano i giudici – di ipotesi distinte, posto che il comportamento penalmente rilevante, nonostante il tratto comune costituito dalla condotta di guida, assume connotati diversi. Così, se in un caso la condotta si qualifica per la «sussistenza di una particolare condizione psico-fisica del reo», nell'altro si esige che la guida sia «esercitata in assenza di un presupposto di ordine giuridico-formale, consistente nella mancata disponibilità, da parte del guidatore, di un titolo amministrativo di abilitazione».
Inoltre, circa la guida in stato di ebbrezza, la Cassazione, con la sentenza 45749/2012, ha affermato che l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti dell'alcoltest – atto urgente, cui il difensore può assistere, senza avere diritto al preavviso – non produce la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, rilevabile solo ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio delle attività difensive.
da ilsole24ore.com