USO E DESTINAZIONE DELLE AUTOAMBULANZE
Il D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 (normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze) si applica alle autoambulanze destinate al trasporto di infermi o infortunati, ovvero alle “carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo” (art. 203, comma 1, lettera h), Regolamento C.d.S.).
Come richiamato nella circolare prot. n. 109636 del 21 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le autoambulanze possono essere immatricolate esclusivamente in capo ad enti pubblici, imprese ed altre collettività pubbliche o private, ovvero possono immatricolare autoambulanze:
1. le strutture sanitarie pubbliche come, ad esempio, le ASL, le aziende ospedaliere, ecc. e le strutture sanitarie private come le cliniche private;
2. le imprese che svolgono attività commerciali o industriali;
3. le organizzazioni di volontariato e le ONLUS, comprese le cooperative sociali;
4. le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive, ecc.