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Ministero dell'Interno
Richiesta di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali

(Prot. n. 300/A/51520/124/77 del 6 febbraio 1998)

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Div. 2^

 

Prot. n. 300/A/51520/124/77

Roma, 6 febbraio 1998

OGGETTO: Richiesta di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali.

    Si fa riferimento a molteplici richieste di chiarimento pervenute da vari enti ed Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, circa il diritto di accesso ad informazioni relative alle modalità di incidenti
stradali.
    Allo scopo di uniformare le procedure ed evitare che alcuni uffici forniscano informazioni sulla materia a soggetti estranei, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.
    Com'è noto l'art. 11 del nuovo Codice della strada all 4° comma prevede la possibilità di chiedere agli organi di Polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente agli incidenti stradali, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di
individuazione di questi ultimi, con le modalità procedurali previste dall'art. 21 del regolamento di esecuzione del C.d.S. .
    Ai fini della corretta applicazione della normativa, bisogna distinguere anzitutto chi sono i soggetti interessati e se nell'incidente siano rimaste ferite persone o da questo siano derivati solo danni
a cose.

1. SOGGETTI INTERESSATI
    Su tale questione di ordine generale si è recentemente innestata la problematica dell'individuazione dei soggetti  che possono curare il ritiro di atti presso gli Uffici e Comandi delle Forze di Polizia. Secondo alcune associazioni di categoria tali compiti potrebbero essere assolti soltanto da investigatori privati.
Al riguardo occorre osservare che il ritiro di atti presso pubblici uffici non costituisce un servizio qualificabile in sè come un'attività investigativa. Quest'ultima infatti si caratterizza per la ricerca di notizie che non siano ad immediata disposizione di tutti, ma che invece possano essere acquisite solo attraverso un'opera di indagine cui fa seguito una rielaborazione del mero dato informativo. Si ritiene quindi che l'attività in questione possa essere espletata da soggetti terzi purché muniti di una delega, rilasciata dal diretto interessato, che legittimi al compimento di una simile attività....



>Leggi il testo integrale della circolare

Venerdì, 06 Febbraio 1998
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