IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER CASSA
1. Esercizio opzione
I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di Euro, possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa, di seguito denominata “Iva per cassa”, ex art. 32 bis decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e dalle disposizioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2012.
L'opzione per la liquidazione dell'iva per cassa, si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, da presentare successivamente alla scelta effettuata.
A seguito della scelta operata, dovrà essere riportata sulle fatture emesse, l'annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa” e l'indicazione dell'art. 32 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83...
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