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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Determinazione - Violazioni al codice della strada - Potere del giudice - Limiti

(Cass. Civ., sez. II, 21 agosto 2009, n. 18610)

Il codice della strada concede al giudice il potere di determinare l’entità della sanzione applicabile nei limiti del minimo e massimo previsti dalla norma di riferimento, al fine di commisurarla, secondo il suo potere discrezionale, alla gravità del fatto concreto, desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Tale facoltà, tuttavia, trova un limite nella misura determinata con la contestazione dell’infrazione a norma dell’art. 195 c.s., comma 2, nel senso che la sanzione non può essere determinata in misura superiore a quella stabilita dal prefetto. 

Venerdì, 21 Agosto 2009
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