L'alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
sez. V, 13 marzo 2012, n. 9608
L'alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale
(Omissis)
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la Corte d’Appello di Bologna, riformando su ricorso del Procuratore Generale la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Ravenna - sezione distaccata di Lugo, ha riconosciuto …. responsabile del delitto di cui all’art. 485 cod. pen.; l’ha quindi condannata alla pena di legge, dichiarando peraltro inammissibile la domanda risarcitoria riproposta in appello dalla parte civile.
1.1. In fatto era accaduto che la ... , in un giudizio civile nel quale era parte in rappresentanza del condominio di cui era amministratrice, avesse prodotto una copia del verbale di assemblea condominiale datato 11 luglio 2000, difforme dall’originale per la rimozione di un capoverso e per l’aggiunta di altro capoverso, estraneo al testo della delibera adottata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, deducendo, nell’ordine: errata applicazione dell’art. 485 c.p. ad una fattispecie estranea alla previsione normativa; insussistenza del dolo; travisamento del fatto; tardività della querela.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nella sua prima censura, con efficacia assorbente nei confronti di quelle restanti.
2. È principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi (v. Sez. 5, n. 7385/08 del 14/12/2007, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 34340 del 08/06/2005, Concone, Rv. 232320; Sez. 5, n. 4406 del 04/03/1999, Pegoraro, Rv. 213125).
2.1. Risultando accertato in fatto che la …. ebbe a versare in giudizio la riproduzione redatta al computer - non firmata e non autenticata - del testo manoscritto di un verbale di delibera assembleare, presentandola come copia e non come originale, deve concludersi che il fatto non integra gli estremi del delitto di cui all’art. 485 cod. pen., né di alcun’altra ipotesi di falso documentale.
3. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
(Omissis)
da Polnews