Emendamento sull'uso "esclusivo" delle gomme invernali, ora ci raccontano un'altra storia, ma non ci convincono
Vi spieghiamo perché
(ASAPS) Dopo che la polemica sull'emendamento che detta nuove regole sull'uso 'esclusivo' degli pneumatici invernali sono intervenute le interpretazioni autentiche, i chiarimenti, le rettifche da parte di sottosegretari, di associazioni dei produttori, di esperti fai da te.
L'intervento ufficiale più qualificato è stato quello del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Guido Improta che in alcune agenzie ha dichiarato '... l’ente proprietario di una strada (ad esempio Regione, Provincia, Anas) o il concessionario autostradale possano prescrivere l’utilizzo delle catene oppure, nel caso queste non siano utilizzabili, degli pneumatici. Qualora questa prescrizione non avvenga, la responsabilità di eventuali danni e disagi sarà addebitata all’ente inadempiente. In questo modo si compie un significativo passo in avanti sul fronte della sicurezza e della mobilità e si creano le condizioni per evitare il ripetersi di episodi spiacevoli come il blocco dell’autostrada A1 di due anni fa, quando migliaia di auto rimasero incolonnate per colpa della neve e non fu possibile addebitare a nessuno la responsabilità dell’accaduto'.
Sembrava un opportuno ribaltamento chiarificatore della vicenda. Poi però al Tg lo stesso sottosegretario e altri difensori interessati del settore, hanno rispolverato il concetto di fondo, cioé la possibilità che gli enti proprietari della strada possano in talune condizioni 'in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità' prescrivere 'l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative'.
Ripartiamo allora dall'emendamento nudo e crudo così come è stato approvato al Senato e molto probabilmente sarà approvato alla Camera visto che il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure per la crescita del Paese, è in pratica blindato per l'approvazione senza modifiche e poi con la situazione politica attuale c'è poco da sperare in ulteriori riflessioni.
Ecco l'emendamento che ha determinato la sollevazione generale degli automobilisti e delle associazioni.
EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DEL 27/11/2012
8.17
Paravia, Ghigo (PDL)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è
aggiunta la seguente:
g) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative».
Vediamo di capire il chi, il dove, il quando il come.
Per il chi è semplice: l'ente proprietario della strada come da comma 4 dell'art.6 CdS.
Dove: fuori dai centri abitati
Quando: in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità. E qui nasce il primo problema. E chi lo decide? Immaginate se un ente in un tratto prevede massicce nevicate e un altro confinante fa previsioni meno pessimistiche. E' il caso di una provinciale che attraversa due province confinanti. Cambia numero, ma è la stessa strada, magari con un valico su due versanti diversi (come la SP3 che parte da Forlì e va verso la provincia di Firenze).
Come. Il comma parla chiaro, l'ente proprietario in quelle condizioni di previsione può decidere che i veicoli utilizzino in modo ESCLUSIVO pneumatici invernali! ESCLUSIVO ripetiamo. Quindi non c'è opzione. E' vero che il comma prosegue con: qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative». E quali sarebbero le soluzioni alternative? Le catene? Ma allora che bisogno c'era di scriverlo in un nuovo emendamento visto che la lettera e) del comma 4 dell'attuale articolo 6 del CdS dice testualmente:
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
Il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti avrà anche precisato il portato dell'emendamento, ma se la legge passerà così com'è, si potranno ingenerare non pochi equivoci e confusione.
Qualora un sindaco o presidente della provincia decida l'utilizzo in modo esclusivo, nelle strade fuori dei centri abitati, degli pneumatici invernali una qualsiasi pattuglia potrà sanzionare chi non li ha montati, anche se ha le catene al seguito. Di più. Per paradosso se dopo l'adozione del provvedimento comincia a nevicare da matti e il conducente parte con con la strada completamente innevata e le catene montate sulla macchina, sarà sanzionabile comunque altroché!
E' chiaro che difficilmente si arriverà a questo paradosso, ma l'emendamento lo permetterebbe.
Riteniamo che alla fine una certa confusione e il timore di non essere in regola raggiungerà comunque lo scopo. Quale? Ma semplice: vendere più pneumatici invernali no?