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Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione - Opponibilità della sentenza all’impresa designata - Condizioni - Notifica congiunta all’impresa designata ed al commissario liquidatore - Necessità - Conseguenze

(Cass. Civ., sez. III, 15 luglio 2009, n. 16460)

La sentenza ottenuta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, qualora quest’ultimo venga successivamente posto in liquidazione coatta  amministrativa (nella specie, nelle more tra il passaggio in decisione della causa e la pronuncia della sentenza), è inopponibile all’impresa designata se la stessa non abbia ricevuto la comunicazione della pendenza del giudizio, ai sensi dell’art. 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, o la sentenza non le sia stata notificata prima del passaggio in giudicato, ed analoga notificazione non sia avvenuta nei confronti del commissario liquidatore. In tale ipotesi, infatti, né l’impresa designata nè il commissario liquidatore sarebbero in grado di contrastare la decisione in sede di impugnazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. (Fattispecie antecedente all’entrata in vigore del D.L.vo. 7 settembre 2009, n. 209, cd. codice delle assicurazioni).

Mercoledì, 15 Luglio 2009
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