Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. (12G0238)
Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2012
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. (12G0238)
(GU n. 289 del 12 dicembre 2012 )
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l'utilizzo dei medesimi dispositivi, nonché «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorità di polizia stradale per i necessari controlli;
Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l'articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553,recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;
Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;...