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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma  1,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di  trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. (12G0238)

(GU n. 289 del 12 dicembre 2012 )

Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2012

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma  1,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di  trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. (12G0238)
(GU n. 289 del 12 dicembre 2012 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI


  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni,  di  seguito denominato  codice  della  strada,  ed  il  relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 177, comma  1,  del  codice  della  strada,  come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010,  n. 120, il quale consente l'uso del dispositivo  acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante  blu, tra  gli   altri,  ai  conducenti  delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche  per  il  recupero  degli animali o di  vigilanza zoofila, demandando  al  Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto, dei servizi  urgenti  di  istituto che  legittimano  l'utilizzo  dei medesimi dispositivi, nonché «le condizioni alle quali il  trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può  essere  considerato in stato di  necessità,  anche  se effettuato  da  privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorità di polizia stradale per i necessari controlli;
  Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto  del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica  per uso speciale gli  autoveicoli  dotati  di  attrezzature  riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;
  Visto  l'articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante:  «Legge  quadro  in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie  l'articolo  6, il quale affida la vigilanza sulle norme  relative  alla  protezione degli animali, nei  limiti  dei  compiti  attribuiti  dai  rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;
  Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553,recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»,  e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con  il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze;
  Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di  immatricolazione  ed uso delle autoambulanze»;
  Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono state individuate  le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
  Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno, dal Ministero della salute e dal Ministero  dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare;
  Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l'esigenza di assicurare una efficace tutela  del  benessere  animale con  il preminente  interesse, costituzionalmente   tutelato,   di garantire l'incolumità pubblica e la  sicurezza  della  circolazione stradale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988, n. 400;...

 

 

 

>Leggi il testo integrale del decreto


Giovedì, 13 Dicembre 2012
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