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Notizie brevi , News 14/12/2012

Soccorso agli animali feriti

Pubblicato il decreto che individua i veicoli e i soggetti abilitati agli interventi di soccorso
Foto di repertorio dalla rete

(ASAPS) La legge 120/2010, ha introdotto modifiche all’articolo 177 del C.d.S., modifiche che hanno riguardato la possibilità di far uso dei dispositivi acustici e di illuminazione da parte di autoambulanze  e mezzi di soccorso per il recupero di animali in gravi condizioni di salute.
Per dare piena attuazione alle nuove modifiche, si era in attesa dell’emanazione di un  decreto Ministeriale che avrebbe dovuto provvedere all’individuazione dei veicoli e dei soggetti abilitati a tali interventi.
Sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre u.s., è stato pubblicato il D.M. 9 ottobre 2012, n. 217 che ha dato piena attuazione alle novità introdotte con l’art. 31 della legge 120/2010 all’art. 177 del Codice della Strada.
Con tale decreto è stato previsto che le relative disposizioni trovano applicazione nei confronti delle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale, e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell’adempimento di servizi urgenti di istituto, ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell’attività di recupero animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione.
In sostanza questi veicoli possono far uso dei dispositivi acustici e di illuminazione allorché intervengono per soccorso di animali.
Anche per i veicoli condotti da privati, allorché effettuano un trasporto di animali in stato di necessità, possono godere della disciplina prevista dall’art. 156, ossia la possibilità di derogare dall’uso del clacson allorché stiano effettuando un trasporto di animale in stato di necessità.
Il provvedimento ministeriale ha anche individuato anche i casi in  cui il trasporto di un animale ricada nello “stato di necessità” che autorizza il ricorso all’uso dei dispositivi supplementari di allarme. Essi sono:
    a) trauma grave o malattia  con  compromissione  di  una  o  più funzioni  vitali  o  che  provoca   l'impossibilità   di   spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
    b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
    c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
    d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio. (ASAPS)




>Leggi il testo del Decreto Ministeriale
 

Venerdì, 14 Dicembre 2012
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