Veicoli - Tassa di circolazione - Mancata trascrizione della vendita del veicolo - Obbligo dell’acquirente di rifondere al venditore le somme pagate a titolo di tassa di circolazione - Sussistenza - Omessa consegna, da parte del venditore, della dichiarazione di vendita autenticata - Irrilevanza.
Presupposto dell’obbligo di pagamento della tassa di possesso degli autoveicoli è la proprietà del veicolo, indipendentemente dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, alle quali l’art 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53 ricollega solo l’individuazione del debitore tributario, al fine di facilitare l’azione dell’Amministrazione finanziaria pertanto, nel caso di vendita non seguita dall’annotazione nel P.R.A., l’effettivo proprietario è tenuto a rifondere al venditore tutte le somme da questi pagate a titolo di tassa di proprietà. Tale obbligo non viene meno ove il venditore non abbia consegnato all’acquirente la dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata (necessaria per l’annotazione al P.R.A.), in quanto tale omissione, pur costituendo inadempimento contrattuale non impedisce l’uso del mezzo e, quindi, la realizzazione del presupposto impositivo nei confronti dell’acquirente.