I VELOCIPEDI Caratteristiche, dispositivi e regole di Franco Medri * | ||||||||||||||||||||
L’articolo 50 del Codice della Strada definisce i velocipedi come veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. La recente modifica introdotta nel 2003 ha altresì classificato velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza e 2,20 m. di altezza.
NOTA: Per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita, il Ministero dell’Interno con una circolare del 10 luglio 2003 ha precisato che soltanto “entro i limiti fissati dall’articolo 50 del Codice della Strada il mezzo, classificato velocipede, è disciplinato dall’articolo 68 C.d.S. (caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) per quanto riguarda le caratteristiche funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento di cui deve disporre, e dall’articolo 182 C.d.S. per quanto riguarda i comportamenti dei conducenti di velocipede durante la circolazione su strada”. Quando invece viene superato uno di tali limiti prescrittivi, il veicolo è classificato come ciclomotore .
CARATTERISTICHE DEI VELOCIPEDI
L’articolo 68 del Codice della Strada determina le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi determinando che gli stessi debbono essere muniti di:
● per la circolazione: di pneumatici; ● per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; ● per le segnalazioni acustiche: di un campanello; ● per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. Ø Prescrizioni:
DISPOSITIVI DI FRENATURA E DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEI VELOCIPEDI
I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore dei velocipedi, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione), sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale e la trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica. I predetti sistemi possono essere applicati sia internamente che esternamente alle strutture del veicolo; inoltre il suono del campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA DEI VELOCIPEDI
Le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi sono:
◊◊ Una luce anteriore consistente in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l’asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 metri. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 metri avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso; inoltre in nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l’illuminazione deve superare 5 lux.
◊◊ Una luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, che deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore ad 1 metro, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l’indietro, con l’asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria. La visibilità verso l’indietro deve essere assicurata entro campo di +/- 15 gradi in verticale e di +/- 45 gradi in orizzontale. L’intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di +/- 10 gradi in verticale e di +/- 10 gradi in orizzontale.
◊◊ Un dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l’asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l’occhio dell’osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l’altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di +/- 45 gradi e di +/- 15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm. Da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
◊◊ Quattro dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a otto. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d’incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati dall’appendice IV, comma 1 del Regolamento del Codice della Strada; così pure devono essere indicate le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI SUI VELOCIPEDI
L’attrezzatura idonea, ai sensi dell’articolo 68, comma 5 del Codice della Strada, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da:
● sedile con schienale, ● braccioli, ● sistema di fissaggio al velocipede, ● sistema di sicurezza del bambino.
I braccioli: possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.
Il seggiolino: è realizzato e predisposto per l’installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per il velocipede dall’articolo 50 del Codice della Strada, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l’uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche precedentemente fissate . Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell’esercizio della propria attività commerciale. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l’anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell’esercizio della propria attività commerciale.
Il sistema di sicurezza del bambino: è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
Il sistema di fissaggio: deve garantire l’ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest’ultimo caso, l’interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d’uso del seggiolino, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
Sono consentiti i rimorchi per i velocipedi tenendo conto delle seguenti condizioni:
Ø la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non deve superare 3 metri. Ø la larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm. Ø l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 metro. Ø la massa trasportabile, non deve essere superiore a 50 kg.
NOTA: Per la circolazione notturna il rimorchio deve essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi.
CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
Una serie di prescrizioni che regolano la circolazione dei velocipedi sono contemplate nell’articolo 182 del Codice della Strada di cui:
SANZIONI: Chiunque viola le predette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 19,95 a Euro 81,90; mentre la sanzione è da Euro 33,60 a Euro 137,55 per i velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre il conducente.
* Ispettore Capo Polizia Stradale
PRINCIPALI VIOLAZIONI
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