SPECIALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1 bis, lettera e). del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art. 4 comma 1, del D.L. 27giugno2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella L. l agosto 2003, n. 214, nella parte in cui consente di derogare al principio della contestazione immediata dell’infrazione, allorché l’accertamento della violazione avvenga per meno di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, apparecchi che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal punto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.