Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine - Art. 204, comma 1 bis, c.s. - Omissione - Conseguenze definizione della contestazione - Interesse ad agire in accertamento – Esclusione.
In materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, ove alla proposizione del ricorso dopo la notifica del verbale di accertamento della relativa infrazione non abbia fatto seguito, da parte del prefetto, l’adozione della conseguente ordinanza ingiunzione nei termini perentori di cui all’art. 204, comma 1 bis, del codice della strada, la contestazione insorta con la notifica del verbale di accertamento deve ritenersi ormai definita in senso favorevole al trasgressore, con conseguente difetto di interesse ad agire, da parte sua, per l’accertamento dell’estinzione della sanzione amministrativa. L’interesse ad agire con azione di accertamento va infatti riconosciuto quando sussiste una incertezza giuridica oggettiva ed attuale che la sua proposizione è idonea ad eliminare.