Veicolo immatricolato all’estero - illecitamente importato - non può essere assoggettato a sequestro preventivo - veicolo oggetto di contratto di leasing - proprietario estraneo al reato
Svolgimento del processo
1. Nell'ambito di indagini preliminari per i reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 216 e 292 e dal D.P.R. n. 633 del 1973, art. 70 condotte nei confronti del Sig. P. F., la G.d.F. in servizio presso il confine con la (OMISSIS) unitamente a funzionari doganali ha proceduto d'iniziativa al sequestro preventivo di una vettura "Audi A8", targata (OMISSIS) e immatricolata in territorio elvetico, condotta dal Sig. P., nato a (OMISSIS) e residente in provincia di (OMISSIS).
Il sequestro è stato convalidato dal Giudice delle indagini preliminari, che ha emesso successivo decreto di sequestro preventivo.
2. Avverso tale decreto è stata proposta istanza di riesame da parte del legale rappresentante della società elvetica proprietaria del mezzo. Sosteneva il richiedente che l'art. 6 dell'allegato C alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 (ratificata con L. 26 ottobre 1995, n. 479) non richiede alcun documento doganale per l'ammissione temporanea di merci; compresi i mezzi di trasporto. In base a tali disposizioni, il Sig. P. era stato autorizzato dalla società titolare ad utilizzare il mezzo e ciò per un periodo di tempo inferiore ai sei mesi previsti per l'ammissione temporanea in forma continuativa; non sussiste, dunque, alcuna violazione.
3. Il Tribunale di Varese ha respinto l'istanza. Osserva il Tribunale che l'art. 138 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE n. 2913 del Consiglio del 12 ottobre 1992) e l'art. 558 e segg. (in particolare artt. 550, 560 e 561) del Regolamento CEE n. 2454 della Commissione di 2 luglio 1993, attuativo del primo, fissano regole precise per rammissione temporanea dei veicoli ad uso privato che consentono di richiedere alle autorità doganali l'ammissione in esonero totale dai dazi solo in favore di soggetto "stabilita fuori dal territorio doganale della Comunità" che utilizzi mezzi immatricolati fuori da tale territorio, salva l'ipotesi che la persona, stabilita nel territorio doganale comunitario, utilizzi il bene sulla base di un contratto di lavoro che lo leghi al proprietario. Osserva, poi, come la Convenzione di Istanbul consenta tale pratica solo alle merci importate "per un fine specifico", ciò al fine di evitare una circolazione indiscriminata e ingiustificata (art. 5, lett. b dell'allegato C).
Tali condizioni non si rinvengono nel caso in esame, posto che il Sig. P. utilizza la vettura sulla base di un contratto di locazione stipulato in data 1/9/2010 e non ha fatto alcuna richiesta alle autorità doganali ai sensi dei citati art. 138 del Regolamento n. 2913 e 561, comma 2, del Regolamento n. 2454; non sussiste, dunque, ragione di applicare il regime eccezionale dell'ammissione in deroga.
4. Avverso tale provvedimento il Sig. C. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a) Violazione di legge per avere il Tribunale fatto errata applicazione dell'art. 301 del testo unico doganale e art. 240 c.p. che vietano la confisca di persona estranea al reato;
b) Errata applicazione della disciplina doganale quale fissata dalla Convenzione di Istanbul e, in particolare dall'art. 7 dell'allegato C, che consente che i mezzi di trasporto per uso privato possono essere utilizzati in regime di ammissione temporanea se "debitamente autorizzati" dal titolare e il successivo art. 9 fissa un termine di sei nei dodici mesi la possibilità di permanenza del mezzo in regime di ammissione temporanea. E siccome il sequestro è avvenuto in data (OMISSIS), e cioè due giorni prima della scadenza del termine semestrale che decorre dall'autorizzazione della società proprietaria, non sussiste alcuna violazione. Sussiste, inoltre, errata applicazione della legge anche sotto un diverso profilo: il Tribunale applica al regime della locazione di autovettura la previsione dell'art. 1 della Convenzione con riferimento all'esistenza di un "fine specifico" dell'importazione e non l'art. 8 dell'allegato C, che fa divieto non di noleggio del mezzo alla persona che lo importa, ma di attività di locazione o sublocazione successive all'importazione;
c) Errata applicazione della legge per avere il Tribunale operato riferimento all'assenza di un rapporto di lavoro tra il Sig. P. e la soc. Car One, rapporto che nessuno ha mai prospettato in quanto il Sig. P. ha semplicemente preso in locazione il mezzo;
d) Osserva, infine, il ricorrente che l'Accordo 19 dicembre 1979 tra Comunità elvetica e Comunità europea prevede agli artt. 3 e 6 che non vi sia tra i contraenti Imposizione di dazi doganali o tassa di effetto equivalente; tale disciplina è stata più volte applicata dalla Corte di Cassazione escludendo la sussistenza di illeciti penali per mancato versamento dei dazi doganali (Terza Sezione Penale, sentenze n. 36198 del 2007 e 6741 del 2006).
Assegnato all'udienza del 4/11/2011, il ricorso è stato rinviato a nuovo dal Collegio giudicante in attesa della decisione che le Sezioni Unite avrebbero dettato in ordine al tema, di evidente rilevanza nel caso in esame, della assoggettabilità a confisca di autovettura di proprietà di terzi a seguito del reato commesso dall'utilizzatore della stessa.
Motivi della decisione
1. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso non risulta fondato nella parte in cui prospetta l'assenza del "fumus" di reato.
La lunga esposizione delle ragioni per cui l'applicazione al caso in esame della invocata "Convenzione di Istanbul" (ratificata con legge 26/10/1975, n. 479), sostitutiva della Convenzione di New York del 1954, escluderebbe l'esistenza di indebita importazione dell'autovettura non tiene conto, in primo luogo, del fatto che il sig. P., che in ricorso si assume residente in (OMISSIS), sembra in realtà risiedere di fatto in località posta in territorio italiano, ove era solito recarsi proprio con la vettura noleggiata. Non tiene conto, poi, che lo stesso sig. P. non ha provveduto a dare comunicazione alle autorità doganali della data di prima importazione della vettura stessa, così che occorrerà procedere sul punto ad ulteriori accertamenti, essendo fin d'ora evidente che difetta una delle condizioni di legittimità della procedura di importazione temporanea.
2. Escluso che difetti nel caso in esame il "fumus" del reato ipotizzato, la Corte rileva che i principi fissati dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 14484 del 19/1/2012, P.M. in proc. Sforza e altro (rv 252030) impongono di ritenere sotto diverso profilo la vettura non confiscabile e di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.
L'ampia motivazione della sentenza, cui si rinvia, conduce a ritenere che in presenza di reato commesso dal conducente che non sia proprietario dell'auto non può essere disposta la confisca della stessa qualora il proprietario, che ne ha concesso il godimento sulla base di un contratto di leasing, risulti estraneo al reato stesso. Il principio così affermato in relazione ad ipotesi di conduzione dell'auto in stato di ebbrezza, opera ovviamente anche qualora il conducente commetta un diverso reato, quale il reato di illecita importazione della vettura secondo le forme contestate nel caso in esame al sig. P..
L'esame dell'accordo contrattuale tra la società "Car One" e il sig. P. evidenzia l'esistenza di condizioni poste a garanzia della società concedente e l'assunzione di obblighi di corretta utilizzazione da parte di persona che risultava avere in (OMISSIS) sia un luogo di residenza sia una sede lavorativa. Tali elementi non consentono di ravvisare alcuna partecipazione dei titolari della società nella successiva condotta del sig. P., così che si versa in ipotesi fattuale pienamente riconducibile al principio fissato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza in esame e ordina la restituzione dell'autovettura in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen..
da Polnews