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Etilometro: patologie e farmaci possono interferire

(GdP di Cesena, sentenza 26.11.2012)

Premessa

Attualmente il superamento della soglia di 0,5 g/l (e sino a 0,8 g/l) configura l’illecito amministrativo di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186, comma 2, lett. a) c.d.s. Al superamento di tale limite, discendono conseguenze particolarmente gravose per il trasgressore: “…sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.

Ci si chiede se patologie delle quali può risultare affetto un individuo possano eventualmente interferire sulla prova spirometrica, con conseguente errore dello strumento utilizzato per l’accertamento.

L’occasione per la trattazione dell’ipotesi prospettata è fornita dalla sentenza 26 novembre 2012 del Giudice di Pace di Cesena che ha deciso il ricorso avverso il verbale di accertamento per la citata violazione proposto dal conducente di un’autovettura risultato positivo all’alcoltest (0,57 g/l alla prima prova  e 0,59 g/l alla seconda prova).

 

La misurazione con l’etilometro

Va considerato che “… l’etilometro possa sembrare uno strumento altamente specifico per l’acool etilico, in realtà non lo è, poiché tutte le sostanze aventi nella propria struttura uno dei gruppi funzionali presenti nella molecola dell’etanolo possono interferire nella misura…L’etanolo può essere rilevato nell’aria espirata perché quando il sangue contenente l’alcool attraversa l’apparato respiratorio espelle attraverso la respirazione una parte di esso sempre proporzionale alla quantità presente in quel momento nel sangue. Per questo motivo analizzando la quantità di alcool etilico eliminato con la registrazione si può misurare il livello di alcolemia… Quanto affermato induce a pensare che il tasso alcolemico espresso dall’etanolo è una stima, non di certo una misura …. Dovendo in ogni caso accertare quanto stabilito dal legislatore (articolo 186, comma IV, del C.d.s. e art. 379, comma 4, D.P.R. n. 495/1992) , per poter misurare l’alcolemia, in modo da ottenere la stima più vicina possibile al valore vero, e per interpretare correttamente i risultati delle prove, è necessario considerare i fattori fisiologici e patologici influenti sulla tossicocinetica dell’alcool ” (Guida in stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, B.Cirillo, Giuffrè ed. 2012).

Sulle interferenze dei farmaci


In passato la giurisprudenza di merito con riferimento all’analoga problematica dei farmaci che avrebbero potuto interferire sull’esito della prova etilometrica  aveva escluso la possibilità di invocare tale “scusante”.

In un caso la Corte d’appello di Milano, sez. II, con sentenza 7 giugno 2007, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Como, osservando che, “ a prescindere dalla conoscenza o meno da parte del prevenuto degli effetti collaterali delle medicine assunte, è certo che il tasso alcolico accertato superava il limite consentito e che detta assunzione poteva incidere solo sui tempi di smaltimento e non anche sul valore complessivo affermato”. La motivazione risultava estremamente concisa tale da non permettere di ricostruire tutti gli elementi di fatto del caso portato all’esame della Corte, tuttavia il commentatore evidenzia che secondo la Corte non può concretare un errore scusabile – con il conseguente venire meno dell’elemento soggettivo del reato – l’assunzione di farmaci, che, associati all’assunzione di sostanze alcoliche, abbiano concorso a determinare l’ebbrezza del conducente[1].

Si registra comunque un’interessante recente decisione contraria proprio dal Tribunale del capoluogo lombardo  (tratta dall’eBook Guida in stato di ebbrezza di Manuela Rinaldi: Positivo al palloncino, assolto perché era colluttorio. Era risultato positivo al test alcolemico, gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, ma alla fine è stato assolto perchè in realtà si era limitato a sciacquarsi la bocca con del colluttorio. E' stata questa la sorte di un automobilista foggiano, processato con l'accusa di aver provocato un incidente dopo aver bevuto, e assolto soltanto dopo due anni di calvario giudiziario. L'uomo, 40 anni, rugbista professionista, insegnante di educazione fisica nonchè donatore di sangue, è rimasto coinvolto il 16 marzo del 2008 in un tamponamento a catena a Milano. A inchiodarlo è stato il cosiddetto test del palloncino, al quale è risultato positivo per ben due volte (0,87 grammi per litro alla prima prova e 0,92 alla seconda, contro il limite di legge di 0,5 grammi per litro). Aver assicurato agli agenti di essere da sempre astemio non è però bastato a evitargli un decreto penale di condanna.

Durante il processo è però emerso l'uomo aveva utilizzato prima del test uno sciroppo per curare una bronchite cronica asmatica e un collutorio antibatterico per un ascesso. Decisiva è stata la consulenza tossicologica sui due prodotti chiesta dal suo difensore. Il risultato non lascia spazio a dubbi: un normale colluttorio e' in grado di alterare i risultati di un test alcolemico (Trib. Milano, sez. VIII pen., 15 marzo 2011).

 Sulle interferenze delle patologie

Nel caso sottoposto al giudicante era stata fornita prova documentale che la patologia di cui era affetto il ricorrente poteva aver causato un falso positivo dell’esame etilometrico e, nel caso di specie, solo un prelievo ematico avrebbe potuto senza ombra di dubbio determinare i valori effettivi ed un eventuale abuso di alcool.

Il giudicante pur non soffermandosi direttamente nella motivazione ha dato conto del basso tasso alcolemico rilevato[2].

Del resto, la difesa aveva osservato che gli agenti accertatori non avevano rilevato nel verbale oggetto di impugnazione alcun elemento sintomatico che potesse confermare lo stato di ebbrezza del conducente e dunque l’esito delle prove etilometriche effettuate.

In conclusione, il Giudice di Pace ha ritenuto non vi fossero elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ricorrente per la violazione contestata motivando che non si poteva escludere, in ragione del basso tasso alcolemico riscontrato, l’interferenza delle patologie documentate a carico del ricorrente sulla prova spirometrica, con conseguente errore dello strumento utilizzato per l’accertamento.

(Nota dell’Avv. Paolo Ghiselli)



[1]E’ stato autorevolmente ritenuto che tale decisione: “appare conforme ad una regola di comune di esperienza che sconsiglia di associare farmaci e bevande alcoliche per le sempre possibili interazioni dell’uno sull’altro, con effetti di reciproco potenziamento imprevedibili e e spesso assai pericolosi. Si potrebbe quindi dire che un rimprovero, nel caso di assunzione di farmaci e alcol, può essere sempre mosso al conducente; e che l’errore di fatto non può mai essere ritenuto scusabile, tenendo anche conto della percezione che un soggetto deve necessariamente avere della propria armonia o disarmonia psicofisica al momento di mettersi alla guida” (in questi termini L. Benini, G. A. Di Biase, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Tribuna Juris 2010, p. 26).

[2] Sull’imprecisione dell’apparecchiatura di misurazione del tasso alcolemico vedi GdP Cesena, 8 febbraio 2012 con nota dell Avv. Paolo Ghiselli “Margine di errore dell’etilometro? Giudice di pace annulla il verbale''.

 

Giudice di Pace di Cesena

Sentenza 26 novembre 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CESENA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cesena. Avv****, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

emessa a verbale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. a far parte integrante del verbale d’udienza dei 26 novembre 2012 nella causa civile iscritta al R. G. n 1016/12 promossa da

XXX

 

- ricorrente -

 

contro

 

PREFETTO DI FORLI’-CESENA

 

- convenuto -

 

IN PUNTO A RICORSO EX ART 22, L 689/81

Il ricorso può essere accolto, ai sensi dell’ art 7 comma 10, D. Lgs. 150/11 non essendovi elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ricorrente per 1a violazione contestagli non potendosi escludere, anche in ragione del basso tasso alcolemico riscontrato, l’ interferenza delle patologie documentate a carico del **** sulla prova spirometrica, con conseguente errore dello strumento utilizzato per l’accertamento.

 La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

il Giudice di Pace di Cesena, definitivamente pronunciando con sentenza immediatamente esecutiva, ogni altra e contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e quindi respinta, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento opposto. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Cesena, 26 novembre 2012.

Il Giudice di Pace.
 

 

 

da altalex

Lunedì, 26 Novembre 2012
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