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Assicurazione obbligatoria - Veicolo senza assicurazione - Area aperta alla circolazione - Sinistro verificatosi in parcheggio di proprietà privata - Inerenza a spazi ed aree aperti al pubblico - Equiparazione ad area aperta al pubblico - Condizioni - Conseguenze - Applicabilità della disciplina normativa sull’assicurazione obbligatoria - Fattispecie relativa all’esperimento di azione di regresso ai sensi della L. n. 990/1969.

(Cass. Civ., Sez. III, 23 luglio 2009, n. 17279)

L’area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell’edificio ove aveva sede l’ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l’accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all’interno della suddetta area è soggetta sia alla norma dell’art. 2054 c.c., sia alle norme sull’assicurazione obbligatoria, di cui alla L. n. 990 del 1969 (e successive modif. ed integr.) la cui applicabilità presuppone, per l’appunto, l’apertura dell’area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone. (Principio affermato con riguardo all’azione di regresso esperita ex art, 29 della citata L. n. 990 del 1969 dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per il recupero, a carico del proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa, dell’indennizzo corrisposto al danneggiato).

Giovedì, 23 Luglio 2009
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