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Notizie brevi , News 07/01/2013

Lite stradale per un parcheggio: rabbia e pugni ne sono l’epilogo. Ma neanche l’essere apostrofato male può ‘giustificare’ una reazione violenta

Foto Blaco - Archivio Asaps

Episodio da far west per problemi di viabilità. A finire sotto accusa è il conducente di un’autocisterna, accusato di avere preso a pugni, con ferocia, il conducente di un pullmino scolastico. Quest’ultimo avrebbe malamente apostrofato il ‘contendente’ su quattro ruote, ma ciò non può comunque portare a riconoscere lo stato d’ira e la provocazione.
Colpi ripetuti con rabbia, con furore, come culmine di una lite per ragioni di viabilità. Evidente lo stato di ‘sovraeccitazione’, ma, di certo, non si può addirittura pretendere il riconoscimento dello stato d’ira e, quindi, l’attenuante della provocazione (Cassazione, sentenza 42705/12).
Far west da strada. Ennesimo episodio di follia in strada, come raccontano spesso, purtroppo, le cronache. Casus belli è il poco ortodosso parcheggio di un’autocisterna, piazzata vicinissima all’ingresso di una scuola materna, tanto da creare difficoltà alla manovra di ingresso di un pullmino. È il conducente del veicolo scolastico a ‘polemizzare’ per la precaria situazione in strada, ma è il conducente dell’autocisterna a reagire in maniera assolutamente inurbana, ossia a pugni e con ferocia, tanto da non essere fermato neanche da un improvvisato ‘paciere’.
Conseguenziale l’accusa per il reato di lesioni personali aggravate – alla luce della perforazione della membrana timpanica, con relativo deficit uditivo, subita dal conducente del pullmino –, considerata fondata sia in primo che in secondo grado: così, il conducente dell’autocisterna viene condannato a 24 mesi di reclusione.
Ira spropositata. Di fronte alla dura condanna, però, l’uomo non getta la spugna, ma decide di ricorrere per cassazione, contestando, in particolare, il ‘peso’ dato alle lesioni lamentate dal conducente del pullmino e la mancata valutazione, da parte dei giudici, dello "stato d’ira" vissuto nei minuti dello scontro fisico e legato, secondo l’uomo, alle «parole ingiuriose» lanciategli dall’uomo alla guida del veicolo scolastico.
Secondo l’uomo, quindi, andava rivalutata la dinamica dell’episodio anche alla luce del comportamento tenuto dal conducente del pullmino. Ma, per i giudici di Cassazione, questa visione ‘alternativa’ non ha alcuna base. Innanzitutto perché non possono essere messe in discussione gli accertamenti compiuti sulle conseguenze fisiche subite dalla persona presa a pugni.
Eppoi, e qui i giudici si dilungano, la «pretesa provocazione» non può trovare fondamento solo sull’affermazione che «sarebbe proprio la pervicace violenza» dell’uomo, addirittura «insensibile all’intervento di terzi, volto a sedare la lite», a dover far desumere che egli «versasse in un grave stato d’ira determinato dalla sua vittima». Decisive sono le ricostruzioni dell’episodio e, comunque, concludono i giudici, anche a voler concedere che il conducente del pullmino «possa aver apostrofato con decisione» il conducente dell’autocisterna, non è possibile "ravvisare l’attenuante dinanzi alla violenta ed inopinata aggressione posta in essere".

 

da lastampa.it

Lunedì, 07 Gennaio 2013
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