Chiarimenti Ministeriali sul modulo delle assenza, nel caso il veicolo si guasti durante il viaggio
Il Ministero dell’interno ha emesso in data 19 dicembre 2012, una Circolare (che si allega) chiarificatrice sulla compilazione del modulo delle assenze del conducente di autotrasporto nel caso in cui il veicolo si guasti durante il tragitto. Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. - Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE
Lo stesso Dicastero, richiamandosi alla nota orientativa - Regolamentazione sociale nel settore dei trasporti su strada. Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85, ritiene che l’ipotesi in cui un veicolo si guasti durante il tragitto rendendo impossibile il proseguimento del viaggio, può essere compreso tra i casi di obiettiva impossibilità di registrazione del rispetto delle norme del Regolamento 561/2006 mediante l’apparecchio di controllo già installato nei veicoli per la misurazione dei tempi di guida e riposo.
Il Ministero ha evidenziato nella Circolare quanto segue: “Tuttavia, la scelta tra tale modalità di certificazione dell'attività svolta è quella, analoga per situazioni simili, prevista dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, è legata in concreto all'impiego cui è adibito successivamente il conducente: se posto in disponibilità o impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare più aderente alla nonna la compilazione del modulo in esame; se, invece, durante il periodo del guasto compie tutte quelle attività funzionali al ripristino dell'efficienza del mezzo, può essere più coerente riportare le indicazioni sull'foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente, su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo e la firma”.
Colgo l’occasione per ribadire che se il lavoratore guida sempre e soltanto veicoli esenti dall’obbligo del cronotachigrafo non é tenuto a compilare il modulo al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Se il conducente alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste allora dovrà, all’occorrenza, avere con sé il modulo assenze debitamente compilato.
Per quanto riguarda la sottoscrizione del modulo assenze si precisa che essa può essere effettuata o dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto da questi delegato, ad eccezione però del conducente.
Infine, se il conducente alla ripresa del servizio abbia la necessità di farsi sottoscrivere dal proprio datore di lavoro il modulo per le assenze ma non ha la materiale possibilità di avere il documento in originale può portare con sé una copia dello stesso trasmessa via fax o telematicamente.
Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, é data facoltà alle imprese di non compilare il modulo.
La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale.
Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sé il modulo già compilato e dovrà custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze di polizia stradale che effettuano i controlli su strada. Decorsi i 28 giorni tutta la documentazione, ivi comprese le registrazioni del tachigrafo e moduli assenze, devono essere riconsegnate all’impresa su cui grava l’obbligo di successiva custodia per almeno un anno.
* Comandante P.L. Montagnana