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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Giudizio assolutorio ex art. 23, comma 12, L. n. 689/1981 - Presupposti - Applicabilità in ragione della sola mancata costituzione dell’Amministrazione - Esclusione - Fondamento - Onere dell’opponente di depositare l’ordinanza ingiunzione - Sussistenza - Applicabilità anche in caso di opposizione al verbale di contestazione di infrazioni al codice della strada - Configurabilità

(Cass. Civ., Sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23079)

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, il giudizio assolutorio, emesso ai sensi dell’art. 23, dodicesimo comma, della legge citata, che prevede l’accoglimento dell’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”, non può trovare giustificazione adeguata nel solo fatto che l’Amministrazione opposta non si sia costituita, ostandovi il prioritario obbligo del giudice di esaminare gli atti del contesto, che non solo detta Amministrazione, sebbene non costituita, è tenuta a far pervenire ed il giudice, comunque, ad acquisire, ma che lo stesso opponente, quanto meno relativamente al provvedimento impugnato, è tenuto ad allegare al ricorso, in forza della disposizione di cui all’art. 22, comma terzo, della medesima L. n. 689, la quale, pur menzionando l’ordinanza-ingiunzione, è applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 204 bis c.s., anche ai ricorsi in opposizione avverso verbali di infrazione al codice della strada e, in tale ipotesi, deve intendersi come riferita alla necessità dell’opponente di allegare la copia del verbale opposto.

Venerdì, 30 Ottobre 2009
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