Veicolo senza assicurazione – Sequestro del veicolo contestuale alla contestazione dell’infrazione.
In tema di sanzioni amministrative irrogate per la guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa l’art. 193, comma 4, del codice della strada, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 151 del 2003, conv. in legge n. 214 del 2003, prevede che alla contestazione dell’infrazione consegua il sequestro del veicolo da parte dell’organo di polizia, e che la restituzione di essa sia disposta a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora non sia effettuato il pagamento e non sia presentato ricorso, il prefetto cui è stato inviato il verbale, divenuto titolo esecutivo, non è più tenuto ad emettere ordinanza-ingiunzione, con la fissazione di un termine per la cosiddetta “sanatoria amministrativa”, ma deve ordinare direttamente la confisca, ai sensi dell’art. 213 del codice della strada.