Concorso per la polizia penitenziaria: l'altezza conta
Per l'accesso al corpo di vigilatrice penitenziaria conta la statura. E' quanto ha disposto la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 giugno 2012, n. 3775.
L'art. 1, comma 8, del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito con modificazioni in L. 15 novembre 1996, n. 579, dispone che “le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della L. 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età, alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria”.
Dato il tenore testuale della disposizione appena citata, secondo la ricorrente, non era imposto alcun limite di statura per l’assunzione delle vigilatrici predette in tale Corpo, posto che, all’epoca non era stato provveduto al riguardo, e che non era applicabile al Corpo medesimo, in via analogica, la disciplina prevista per la Polizia dello Stato, posto che altrimenti sarebbe stata inammissibilmente estesa in via analogica una norma a carattere eccezionale poiché derogatrice dell’allora vigente art. 1 della L. 874 del 1986.
Le tesi dell'appellante sembra addirittura trovare un precedente favorevole nella sentenza di T.A.R. Lazio, Sez. I, 22 dicembre 2004, n. 17116, secondo la quale, in tema di requisiti per l’ingresso nel Corpo della Polizia Penitenziaria, "poiché l’art. 122 del D.L.vo 443 del 1992 rinvia soltanto all’art. 2 della L. 874 del 1986 (ovvero alla prevista, mera possibilità che il Presidente del Consiglio dei ministri individui mansioni e qualifiche per le quali si ritenga di dover derogare al principio generale che l'altezza non può costituire motivo di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici), e non anche al D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411 e successive modifiche, che definisce il limite minimo di statura per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, non sarebbe consentita l’applicazione delle limitazioni poste da tale decreto alla Polizia Penitenziaria, in quanto ciò si tradurrebbe in un’inammissibile estensione per analogia di fattispecie derogatorie previste dall’ordinamento in via eccezionale".
In realtà, i giudici di Palazzo Spada accolgono una soluzione diversa. Sul punto, l’art. 14, comma 1, lett. n), n. 1 della L. 395 del 1990, recante la delega al Governo, ai sensi dell’art. 76 Cost., per la determinazione dell’ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, prevede che, per l’accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904; e se è ben vero, continuano i giudici della Quarta Sezione, "che il conseguente art. 122 del D.L.vo 443 del 1992 dispone, sempre per quanto qui segnatamente interessa, che i requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore sono i seguenti: … b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all’articolo 2 della L. 13 dicembre 1986, n. 874, ciò configura non già un rinvio ad un ulteriore e diverso D.P.C.M. da emanarsi ai sensi di tale articolo di legge (e che, comunque, proprio in forza della testè riferita disposizione della legge-delega, non potrebbe avere un contenuto diverso da quello in vigore per la Polizia di Stato), ma un rinvio dinamico a quello già adottato per la Polizia di Stato e puntualmente da applicare anche alla Polizia Penitenziaria per effetto della non obliterabile disposizione della legge-delega dianzi riferita".
( Nota di Simone Marani)
Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 10 gennaio – 26 giugno 2012, n. 3775
(Presidente Leoni– Relatore Rocco)
Massima e Testo Integrale
da Altalex