Fax dei Carabinieri rotto? Notifica al difensore non può considerarsi avvenuta
Non si può considerare avvenuta la notifica al difensore, se il fax trasmesso dal Tribunale non sia stato ricevuto dai Carabinieri e, conseguentemente, trasmesso al legale, essendo del tutto irrilevante che l'omissione sia stata dovuta a causa di un malfunzionamento del fax dei militari.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 ottobre 2012, n. 41083.
Il caso vedeva un difensore di fiducia non prendere parte ad una udienza, non essendogli stato notificato l'avviso di fissazione della medesima. Da un controllo degli atti contenuti nel fascicolo emergeva che i Carabinieri di avevano ricevuto il fax contenente la richiesta di comunicazione della data dell'udienza al difensore, ma non avevano effettuato alcuna notifica a quest'ultimo, in quanto il dispositivo fax in uso alla Stazione non era funzionante; infatti, nonostante l'attestazione di ricevuta fax riportasse esito positivo, i Carabinieri non avevano ricevuto alcunchè.
Per la Suprema corte “È evidente, infatti, che nella fattispecie è stata violata la disposizione di cui all’art. 309 c.p.p., comma 8, nella parte in cui assegna alla difesa tre giorni liberi tra la data di udienza per il riesame e la notifica del relativo avviso al difensore, violazione che è causa di nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza eventualmente resa dal tribunale”.
(Nota di Simone Marani)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Sentenza 13 luglio - 22 ottobre 2012, n. 41083
Massima e testo integrale
da Altalex