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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 gennaio 2013
Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
(13A00360)

(GU n.14 del 17 gennaio 2013)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Shengen del 14 giugno 1985, che, all'art. 45, contiene l'impegno delle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie per garantire che:

«a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinche' gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunita' europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identita' esibendo un documento d'identita' valido;

b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorita' competenti o trasmesse a queste ultime, sempreche' esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.»

Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale, in attuazione del terzo comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 295 del 19 dicembre 2000, con cui sono state impartite disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 concernente:
«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Considerate le disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40 comma 1, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.L. 7 marzo 2005, n. 235, e successive modificazioni, concernente: «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
Ritenuta la necessita' di dover adottare un provvedimento interamente sostitutivo dei precedenti che si sono stratificati nel tempo, anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie;

Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria piu' rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:...

 

 

>Leggi il testo integrale del decreto

Giovedì, 17 Gennaio 2013
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