Obbligo di fermarsi - Inottemperanza
Il reato di fuga di cui all’art. 189, commi sesto e settimo, nuovo c.s. è punibile esclusivamente a titolo di dolo, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il danno alle persone conseguito all’incidente stradale e la cui sussistenza va accertata in riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della consumazione della condotta.