Risarcimento danni - Costituzione di parte civile nel processo penale - Previo espletamento delle formalità di cui all’art. 22 L. n. 990/1969
Il danneggiato da un sinistro stradale che intenda costituirsi parte civile nel processo penale a carico del responsabile non è tenuto al previo adempimento delle formalità previste dall’art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990. Da ciò consegue che ove il responsabile venga condannato con sentenza penale irrevocabile al risarcimento in favore della parte civile, da liquidare in separata sede, anche per la proponibilità della domanda di quantificazione del danno proposta dinanzi al giudice civile non è necessario il preventivo espletamento delle suddette formalità. Tale regola trova applicazione anche quando il convenuto abbia chiamato in garanzia la sua assicurazione, poiché anche in questo caso l’azione proposta dal danneggiato è la medesima già utilmente esercitata in sede penale, in cui l’interesse pubblico al sollecito accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato prevale su quello ad una definizione stragiudiziale del risarcimento del danno.