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Limiti alla circolazione - Centro abitato - Regolamentazione di aspetti particolari della circolazione (istituzione di z.t.l.) su singole strade - Competenza dei dirigenti dell’amministrazione comunale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenza - Esclusione della competenza del sindaco.

(Cass. Civ., sez. II, 9 giugno 2010, n. 13885)

In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che - pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l’attività di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all’art. 4 del d.l.vo n. 165 del 2001 - siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 cod. strada, precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall’art. 107, terzo comma, del d.l.vo n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell’elenco contenuto in tale disposizione.

 

Mercoledì, 09 Giugno 2010
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