Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta – Violazioni al codice della strada - Rinuncia alla tutela amministrativa e giurisdizionale
In materia di violazioni al Codice della strada, il cd. «pagamento in misura ridotta» di cui all’art. 202 c.s., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione ed il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, la rinuncia ad esercitare il diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale.