Ulteriori tagli alla deducibilità dei costi degli autoveicoli
La Legge sulla riforma del mercato del lavoro aveva ridotto dal 40% al 27,5% la misura di deducibilità del costo fiscale degli autoveicoli, ma prima ancora della sua entrata in vigore la recente Legge di Stabilità 2013 ha ulteriormente ridotto tale percentuale fissandola al 20%.
Il trattamento fiscale del costo degli autoveicoli, ai sensi dell’art. 164, Tuir, si basa su un criterio di destinazione del bene, prevedendo la deducibilità:
- integrale (100%) di tutti i costi per le autovetture destinate a essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali dell’attività propria dell’impresa ovvero adibite ad uso pubblico;
- parziale nella misura del 20% e nel rispetto di taluni limiti indicati dalla norma per le autovetture cosiddette aziendali, cioè non strumentali e non assegnate a dipendenti e per quelle utilizzate da soggetti esercenti arti e professioni in forma individuale;
- parziale nella misura del 70% per le autovetture date in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- parziale nella misura dell’80% e nel rispetto di taluni limiti indicati dalla norma per le autovetture utilizzate da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza del commercio.
Sono soggetti alle regole di deducibilità definite dalla norma in esame:
- quote di ammortamento;
- canoni di leasing finanziario, di locazione operativa o di noleggio;
- carburanti e lubrificanti;
- tassa di proprietà;
- polizze di assicurazione;
- pedaggi autostradali;
- custodia;
- manutenzioni e riparazioni non incrementative;
- Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto delle autovetture.
Restano immutate le regole per la detraibilità dell’Iva ai sensi dall’art. 19-bis 1, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che non è stato modificato.
di Michele Russotto
da ilsole24ore.com