Sequestro preventivo - Oggetto - Beni appartenenti a terzi estranei.
Oggetto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma primo c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Principio enunciato con riferimento al sequestro preventivo di una autovettura per il reato di cui l’art. 186, comma settimo c.d.s.).