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Corte di Cassazione 04/02/2013

Lo spacciatore usa il suo prodotto? Sì all'attenuante della lieve entità

(Cass. Pen., sez. III, 28 novembre 2012, n. 46299)

Se viene rinvenuta della sostanza stupefacente in casa occorre verificare, visto l'uso personale dello spacciatore, come consumatore abituale, la possibilità di applicare la lieve entità del fatto.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 28 novembre 2012, n. 46299.

Il caso vedeva un uomo, sorpreso in possesso di 7 involucri contenenti cocaina, per un peso superiore a 50 g, e una decina di involucri contenenti eroina, per un totale di 67 g, dei quali una parte detenuti all'interno dell'abitazione ed un restante quantitativo in giardino, essere condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’imputato ricorre per Cassazione, sostenendo come i giudici di merito avessero omesso di considerare che solo una parte dello stupefacente sequestrato fosse destinato allo spaccio, essendo egli stesso un consumatore abituale, chiedendo, come già fatto, senza successo, in primo grado, il riconoscimento della lieve entità, circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.

Secondo gli ermellini, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che solo una parte dello stupefacente sequestrato era destinato allo spaccio; difatti, essendo l'uomo un consumatore abituale, deteneva lo stupefacente in parte per uso personale e in parte per cederlo a terzi, in modo da ricavare dallo spaccio le dosi occorrenti per il suo bisogno personale. "Il percorso argomentativo seguito dalla Corte per pervenire alla qualificazione giuridica del reato nella più grave ipotesi di cui al primo comma dell'art. 73 cit. D.P.R., non ha tenuto correttamente conto, ad avviso della difesa, dei dati acquisiti al compendio probatorio, omettendo peraltro di argomentare sulle caratteristiche del tutto rudimentali e prive di organizzazione dell'attività di spaccio posta in essere dall'imputato, tale da poter essere ritenuta di modesta offensività e dunque meritevole del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90".

E difatti i giudici di seconde cure hanno incentrato la motivazione sull'appartenenza all'imputato di tutta la sostanza stupefacente, non solo quella trovata all'interno dell'abitazione ma anche quella rinvenuta nel tubo della gronda. Per tali motivi, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, limitatamente all'applicabilità dell'attenuante della lieve entità e delle attenuanti generiche.



(Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Disciplina penale degli stupefacenti. Condotte, sanzioni, profili processuali dello stesso autore)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 12 luglio – 28 novembre 2012, n. 46299

Massima e testo integrale

 

da Altalex

 

 

 

 



 

Lunedì, 04 Febbraio 2013
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