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Articoli 04/02/2013

Patente europea: i chiarimenti sulle nuove disposizioni

Scheda 31.01.2013

In vigore dal 19 gennaio scorso le nuove disposizioni in materia di patente di guida previste dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 in attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE.

Patente europea


Con la Circolare 9 gennaio 2013, n. 636 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è intervenuto per fornire i primi chiarimenti.

In particolare, la patente di guida, conforme al modello comunitario, introdotta dal Decreto legislativo 59/2011 si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

 



a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Il Ministero degli Interni ha inoltre diffuso le prime disposizioni operative con la Circolare 25 gennaio 2013 contenente indicazioni in merito a:

• requisiti e limiti di età per la guida;
• nuova patente UE;
• limitazioni alla guida;
• guida di filoveicoli;
• residenza normale;
• guida di macchine agricole ed operatrici;
• ambito ed efficacia della patente;
• durata e conferma della validità della patente di guida;
• patenti di guida rilasciate da paesi extra UE e ed extra SEE;
• inibizione alla guida nei confronti di patenti non rilasciate in Italia;
• patenti di guida rilasciate da paesi membri dell'UE;
• ulteriori modifiche al codice della strada;
• possesso dei documenti di guida;
• sospensione/revoca della patente ai conducenti minorenni;
• regime transitorio;
• qualificazione professionale dei conducenti.

Esame di guida

In merito alla disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento dei vari tipi di patente il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato tre distinti decreti:

D.M. 19 dicembre 2012 (patente B, B1, BE);
D.M. 8 gennaio 2013 (patente A, A1, A2);
D.M. 8 gennaio 2013 (patente C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E).

Ciclomotori e veicoli fino a 50 cm³

Lo stesso Ministero ha inoltre emanato la Circolare 9 gennaio 2013, n. 635 e il D.M. 10 dicembre 2012 nei quali viene illustrata la nuova disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM (ciclomotori e veicoli fino a 50 cm³) nonché delle modalità di esercitazione alla guida di veicoli per i quali essa è richiesta.

Ulteriori norme


Nel frattempo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 che integra e modifica i decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286.



da Altalex

Lunedì, 04 Febbraio 2013
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