Risarcimento per i danni agli automobilisti colpiti da un pneumatico
Corte di Cassazione, Sentenza n. 783 del 15.01.2013
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 783 del 15 Gennaio 2013, ha stabilito che la società autostrade è responsabile dell'incidente provocato da un pneumatico perso da un autoveicolo adibito al trasporto merci lungo la carreggiata ed, pertanto, è obbligata a risarcire gli automobilisti coinvolti.
Leggendo ciò significa che se uno pneumatico che vaga in autostrada e la sua presenza è causa di un incidente stradale, il gestore di quel tratto è responsabile del sinistro.
Il fatto si è verificato nel tratto autostradale Savona-Genova gestito da Autostrade per l’Italia il 29 aprile 2002, alle 17,00 allorché il conducente di un autocarro Renault ATC, di sua proprietà, non ha potuto evitare l'impatto con un pneumatico con cerchione, appartenente ad un mezzo pesante, abbandonato sulla carreggiata da lui percorsa dell'autostrada.
Il conducente danneggiato ha subito chiesto il rimborso al gestore, che lo ha negato: dopo una battaglia legale, conclusasi in Cassazione, l’ha spuntata, anche perché la concessionaria era stata avvisata della presenza dello pneumatico fin dalle 14: sarà la corte d’Appello di Genova a fissare il rimborso.
Come si può leggere nella sentenza in allegato, le motivazioni si sono imperniate:
Va premesso che la norma che regola la fattispecie è l'art. 2051 codice civile Danno cagionato da cosa in custodia, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sulla responsabilità per danno da cose in custodia, la Corte afferma che è applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall'omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 26 giugno 2008 n. 15042; Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem. 18 luglio 2011 n. 15720, ed altre).
Questo fa pensare che la sentenza odierna potrebbe essere traslata anche su altre tipologie stradali, in quanto nel documento si legge:” …. è applicabile al proprietario o al gestore di strade …”
La sentenza continua citando la responsabilità che, nelle fattispecie simili a quella in esame, va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi, citando come esempio l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, i quali con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione (Cass. civ. Sez. 3, 13 gennaio 2003 n. 298; n. 15042/2008, cit.; n. 20427/2008, cit.; Cass. civ. Sez. 3, 3 aprile 2009 n. 8157, ed altre). L'onere della prova sia del caso fortuito, sia dell'adempimento dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode (nella specie, della s.p.a. Autostrade).
L’insussistenza del fatto storico è stato dedotto dal rilevo puntuale della Polizia Stradale, la quale, giunta in luogo alle ore 17,30, dopo l'incidente, ha scritto nel rapporto di avere rinvenuto il pneumatico fuori della sede stradale e dietro il new jersey, appoggiato all'ingresso della galleria, inoltre, ha rilevato abrasioni sul fondo stradale, riferibili al corpo estraneo venutosi a trovare sulla corsia di marcia.
Questo implica che non è possibile escludere la responsabilità.
Di fatto si rileva che la società non è stata in grado di dimostrare di essere intervenuta ad eliminare l'oggetto, tempestivamente e radicalmente, si da mettere definitivamente la strada in condizioni di sicurezza.
È una decisione importante, quella della Cassazione, sicuramente sarà vista in positivo da tutti gli automobilisti che hanno subito sinistri analoghi.
È bene rammentare che la sola presenza del corpo estraneo sull'asfalto giustifica la richiesta di danni, nei confronti dell'ente proprietario della strada, che può sottrarsi all’indennizzo solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Ossia provando il caso fortuito.
È opportuno richiamare l’art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade del Codice della Strada che prevede:
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Porto a conoscenza alcune sentenze che prevedono:
Cassazione Civile Sez. III 20/11/2009 n. 24529. A conforto di quanto precede, si richiamano due note pronunce della Suprema Corte: l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
Cassazione Civile Sez. III del 08/05/2012 n. 6903
Ad ancora: in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia - come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi.
Tribunale di Roma, 14.10.2011
L'obbligo del Comune di svolgere costantemente attività di vigilanza e di controllo non viene meno in conseguenza dell'affidamento del servizio di sorveglianza e di pronto intervento nonché di manutenzione di strade e di manufatti stradali. Va osservato, infatti, che, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sulla strada (come ad es. nel caso di chiusura di una strada e predisposizione di un cantiere per l'esecuzione di determinati lavori), l'ente proprietario deve continuare ad esercitare su di essa l'opportuna vigilanza ed i necessari controlli, conservando il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c..
Tribunale di L'Aquila, 03.12.2011
Invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione per omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche e private sia la esistenza della fonte di pericolo che del nesso causale tra detto ostacolo ed il danno subito dall'utente stradale, deve farsi luogo a declaratoria di responsabilità nei termini suddetti ogni qualvolta l'evento dannoso abbia trovato verificazione su un bene in relazione al quale sia oggettivamente possibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, quale una strada non di notevole estensione e non ad alta intensità di traffico.
Tribunale di Potenza, 16.01.2012
In ordine ai danni subiti dall'utente della strada in conseguenza dell'omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della p.a. non è costituito ordinariamente dall'art. 2051 c.c. - che sancisce una presunzione di responsabilità inapplicabile nei confronti della p.a. con riferimento ai beni demaniali -, quando risulti l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo di essa sulle strade in custodia, in dipendenza del loro uso generale e diretto da parte dei terzi e della notevole estensione di tali beni. In quest'ultimo caso, il referente normativo è, infatti, rappresentato dall'art. 2043, c.c. che sancisce, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", l'obbligo di far sì che la strada aperta al pubblico transito (e la sua pertinenza costituita dal marciapiede) non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto, tale da realizzare la c.d. insidia o trabocchetto. Pertanto, in tal caso, la responsabilità è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso. In ogni modo, le predette condizioni della notevole estensione del bene demaniale e della sua utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi costituiscono soltanto figure sintomatiche dell'impossibilita della custodia e, come tali, vanno sottoposte in concreto al vaglio del giudice di merito, ritenendosi in particolare, che l'ubicazione della strada nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune sia un elemento sintomatico della possibilità di esercitare la custodia.
Tribunale Reggio Emilia, sentenza 23.10.2012 n° 1774
Franamenti su strada: sì alla responsabilità dell'Anas ex art. 2051 c.c. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, configurabile anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo, e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode.
Sentenza Cassazione . N. 7037/2012.
Risarcimento danni a seguito di investimento di animali in autostrada. Negato il risarcimento danni. Non c’è responsabilità dell’ente gestore se manca la prova dell’omessa manutenzione della recinzione stradale. Per la Cassazione non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata da un’automobilista finita fuori strada per scansare due cani randagi che improvvisamente le sono comparsi lungo la strada.
*Comandante P.L. Montagnana