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SPECIALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

(Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2002, n. 6634)

In tema di violazioni al codice della strada, qualora, nelle ipotesi previste dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del predetto codice, non sia stata eseguita la contestazione immediata dell’infrazione, l’organo accertatore non deve compilare due distinti verbali — uno di accertamento ed uno di contestazione dell’illecito — ma, ai sensi dell’art. 385 dello stesso regolamento, compila un unico verbale, nel quale inserisce gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando da cui dipende, il quale procede alla notifica al trasgressore di uno degli originali dello stesso atto (se redatto in più originali), ovvero di una copia autentica. I dati contenuti nel verbale ben possono, nel caso di violazione dei limiti di velocità accertati mediante apparecchiatura automatica (cd. autovelox), essere desunti dalla fotografia scattata dall’apparecchiatura regolarmente omologata, alla quale, dunque, può dirsi demandato non l’integrale accertamento dell’illecito, bensì il solo rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione. mentre l’attività amministrativa, consistente nella redazione del verbale (contenente i dati desunti dalla macchina), è eseguita dall’organo accertatore, al quale spetta il compito di posizionare l’apparecchiatura e di vigilare sul suo normale funzionamento.

Giovedì, 09 Maggio 2002
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