Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Fermo amministrativo di veicoli ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Commissioni tributarie – Appartenenza - Condizioni
In applicazione del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, nel testo modificato dall’art. 35, comma 26 quinquies, D.L. 223/06, convertito nella L. n. 248/06, la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del fermo di beni mobili registrati (nella specie autoveicoli) spetta al giudice tributario solo se il provvedimento sia emesso con riferimento a crediti di natura tributaria e si estende anche all’ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto art. 35, (Nel caso di specie è stata affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie essendo l’atto impugnato relativo ad una pretesa di contributi consortili).