Anche fuggire è una forma di resistenza a pubblico ufficiale
Un uomo, assolto in primo grado, è riconosciuto in appello colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto, alla guida della sua motocicletta, era fuggito all’alt di due carabinieri, compiendo una serie di manovre vietate e potenzialmente pericolose. L’imputato presenta allora ricorso per cassazione, sostenendo che la sua condotta non si è tradotta in atti di violenza o minaccia nei confronti dei carabinieri, ma si è limitata a una semplice fuga. Secondo gli Ermellini (sentenza 46239/12) la sentenza di appello ha correttamente applicato i principi regolatori della materia in questione. Il delitto di resistenza è integrato anche dalla c.d. violenza impropria, che, pur non sostanziandosi in una aggressione diretta al p.u., si riverbera negativamente sullo svolgimento della relativa funzione pubblica, impedendola od ostacolandola: rientra senza dubbio in tale fattispecie la condotta di chi si dà alla fuga di fronte al carabiniere che gli intima di fermarsi. Per questo motivo la corte dichiara il ricorso inammissibile.
da dirittoegiustizia.it