Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazioni del codice della strada - Art. 126 bis, comma secondo, c.s. - Comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione - Termine - Sospensione in attesa della definizione del procedimento di opposizione al verbale di accertamento - Esclusione.
Il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell’art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, c.s., all’organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, né l’annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell’art. 180, ottavo comma, cod. strada, stante l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali, attiene ad un obbligo di collaborazione dell’accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso.