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Corte di Cassazione 13/02/2013

Danno biologico, la Cassazione ribadisce: vanno applicate le tabelle milanesi

(Cass. Civ., sez. VI, 4 gennaio 2013, n. 134)

In assenza di criteri legali, per la liquidazione del danno biologico occorre fare riferimento alle Tabelle di Milano, salvo che sussistano circostanze che ne giustifichino l'abbandono. E' quanto ha deciso la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 14 gennaio 2013, n. 134.

Il caso vedeva un uomo, dopo un incidente stradale, ottenere dal Tribunale 102.000 euro di risarcimento per inabilità temporanea e permanente (35%), danno morale e danno materiale del veicolo. Condannati in solido il responsabile dell’'incidente e la sua assicurazione, in appello si vede respinta la richiesta di un maggior risarcimento per danno biologico dinamico o esistenziale, carattere permanente del danno morale e danno patrimoniale per una progettata iniziativa imprenditoriale.

Secondo gli ermellini, richiamando una recente sentenza di legittimità (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408), "quando, nella liquidazione del danno biologico, manchino criteri stabiliti dalla legge, il criterio di liquidazione cui i giudici di merito devono attenersi, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, è quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne l'abbandono".

Ciò precisato, per le sentenze di merito, come nella specie, depositate prima di tale pronuncia, in cui i criteri adottati sono diversi, "tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito. La mancanza di tale condizione, che i ricorrenti neppure allegano, rende inammissibile il profilo esaminato, proprio per la novità della questione prospettata".

(Nota di Simone Marani)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 4 gennaio 2013, n. 134

Massima e testo integrale

 

da Altalex

 

Mercoledì, 13 Febbraio 2013
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