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Norme di comportamento in genere - Principio di affidamento - Limiti.

(Cass. Pen., Sez. IV, 20 agosto 2010, n. 32202)

In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sè condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell’approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l’obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile).

Venerdì, 20 Agosto 2010
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