Ricettazione di autovetture e consapevolezza dell'illecita provenienza
RICETTAZIONE - REATO CONTRO IL PATRIMONIO - RICETTAZIONE DI DUE AUTOVETTURE - CIRCOSTANZE DEL REATO - CONSAPEVOLEZZA DELL'ILLECITA PROVENIENZA - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE - PRESUPPOSTI DI IMPUTABILITÀ
Tribunale Napoli, penale, Sentenza 11 ottobre 2012, n. 12475
Recentemente il Tribunale di Napoli ha ritenuto di riqualificare in melius l’imputazione originaria di ricettazione in quella di favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. in base alla rilevanza sia dell’elemento soggettivo che di quello oggettivo del reato previsto invece dall’art. 648 c.p.
Questi i fatti: una pattuglia appartenente alla Compagnia dei CC di Pozzuoli, essendo a conoscenza che in una determinata area di parcheggio di Napoli venissero ricoverati autoveicoli di provenienza furtiva, si appostava in suddetta area ove erano parcheggiati n. 2 autoveicoli, che poi si accerterà essere stati oggetto di furto.
A distanza di poco tempo dall’appostamento, giungeva sul luogo un furgone condotto dai due imputati, Tizio e Caio. Tizio, dopo essere disceso dal furgone, si accertava “dell’identità” del veicolo e provvedeva, a seguito dell’indicazioni di via libera di Caio rimasto sul furgone, a salire sull’automobile e a provvedere a cercare di condurla al di fuori dell’area di parcheggio. A questo punto i militari intervenivano bloccando il furgone, ove veniva rinvenuto oltre a Caio un terzo soggetto, Mevio ed a bloccare l’autoveicolo condotto da Tizio. In sede di udienza di convalida avanti al Gip, Tizio e Caio si protestavano innocenti, asserendo di aver accompagnato Mevio, che aveva detto loro che doveva “fare un servizio”, ignorando che nell’area in oggetto si trovassero auto rubate.
Altresì Mevio ha dichiarato di essere stato lui il soggetto che aveva effettuato antecedentemente i furti delle autovetture con espressa indicazione delle circostanze di luogo e di fatto ed inoltre confermava di non aver indicato a Tizio e Caio le ragioni per cui aveva chiesto di accompagnarlo nel parcheggio in questione.
Orbene alla luce dei fatti così come esposti Tizio e Caio vengono ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 379 c.p..
Ma qual è il ragionamento giuridico che ha portato il Giudicante a ritenere di riqualificare i fatti in detta fattispecie invece che ritenere Tizio e Caio colpevoli del delitto punito ex art. 648 c.p.?
Il Giudice di prime leve ha correttamente individuato la fattispecie in esame sotto una duplice forbice di giudizio in ordine alla consumazione del reato ed all’elemento soggettivo dello stesso.
L’art. 648 c.p. al primo comma prevede che ”. Già ad una sola lettura della fattispecie criminosa si possono osservare gli elementi oggettivi (delitto presupposto) nonché il momento della consumazione (trattasi di reato istantaneo) oltre che alla specificità del dolo. Trattasi infatti di ipotesi delittuosa che prevede dolo particolare (anche se la Corte di Cassazione - SS.UU., sentenza 30.03.2010 n. 12433_ ha ammesso anche il dolo eventuale) ovvero il legislatore richiede nel soggetto agente sia il dolo generico, consapevolezza e volontà di acquistare, ricevere, occultare il denaro o la cosa mobile proveniente da delitto, sia il dolo specifico, costituito dal fine di procurare a se o ad altri un profitto.
da diritto24.ilsole24ore.com