Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Violazioni del codice della strada - Notificazione - Termine - Decorrenza - Mutamento di residenza del destinatario - Dichiarazione resa solo all’anagrafe comunale e non anche al P.R.A. - Idoneità di tale circostanza a differire il “dies a quo” di decorrenza del termine per la notifica del verbale - Esclusione - Fondamento.
In tema di violazioni del codice della strada, il "dies a quo” del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l’interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all’anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell’indicazione dei dati relativi al veicolo di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli.