Veicolo senza assicurazione – Assicurazione sospesa – Art. 193, comma 2, c.s. – Configurabilità.
In tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto dal comma 2 dell’art. 193 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati.