L’assicurazione del veicolo è sospesa? Non si può circolare
Circolare con un veicolo per il quale sia stata sospesa la copertura assicurativa equivale a circolare con un veicolo non assicurato (Cassazione, ordinanza 21571/12). Non rileva il fatto che successivamente la rata sia stata pagata e l’assicuratore abbia rinunciato ad avvalersi della sospensione. La circolazione di un veicolo per il quale sia stata sospesa la copertura assicurativa equivale, quanto alle conseguenze per i terzi danneggiati, alla circolazione con un veicolo non assicurato; il fatto che nel caso di specie la rata fosse stata successivamente pagata e l’assicuratore avesse comunque rinunciato ad avvalersi della sospensione non ha alcuna rilevanza, in quanto l’assicuratore non ha il potere di estinguere un illecito amministrativo già consumato. L’uomo, inoltre, ribadisce il fatto che il contratto assicurativo aveva durata annuale: il pagamento semestrale sarebbe pertanto una mera modalità di adempimento concordata tra le parti, che non inciderebbe sulla durata della garanzia. Dal momento che questo secondo motivo di ricorso è sostanzialmente ripetitivo del primo, la S.C. non può fare altro che ribadire che l’illecito si è consumato con la circolazione del veicolo non assicurato (in quanto con assicurazione sospesa), prima della riattivazione dell’assicurazione: sono irrilevanti tutte le altre circostanze, compreso il fatto che l’assicurazione abbia comunque pagato il danno subito dall’assicurato. La rinuncia dell’assicuratore a far valere la sospensione della garanzia, infatti, non può influire sull’interesse pubblico a sanzionare la condotta: per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
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