E' necessaria chiarezza ed informazione sugli etilometri e test diagnostici rapidi
Troppe volte si scrivono stupidaggini deviando il pubblico verso prodotti non idonei.
Con la modifica dell’art. 186 e 187 del codice stradale nell’anno 2005, un infinità di avventori mossi da facili guadagni, hanno aperto web e messo online un infinità di prodotti ingannevoli e pericolosi, offrendoli con false o incomplete informazioni puntando sull’ignoranza del pubblico.
Gli etilometri degni di questo nome analizzano l’espirato e non la saliva o peggio l’urina.
Quelli che analizzano la saliva non sono affidabili( oltre il livello di 0,2_0,4 g/l è impossibile avere una risposta affidabile)
Quelli che analizzano l’urina sono inutili a causa del PH e delle diverse patologie dell’individuo.( falsi positivi o falsi negativi)
Un etilometro elettronico per essere autorizzato e chiamato tale deve possedere:
- Un certificato metrologico e non solo il semplice CE che segna solo la garanzia di non creare scariche elettriche.
- Un dichiarazione di conformità sottoscritta dal produttore per la precisione, la tolleranza e la durata del sensore.
- Un sensore al platino o al platino nero che supporti almeno 20.000 test
- Un servizio abbinato e garantito, sottoscritto dal rivenditore per la calibrazione semestrale o annuale.
- Una precisione metrologica almeno del del 97% a 0.2 g/l, del 95% a 0.5g/l, del 90% a 1.00 g/l, del 85% oltre 2.00 g/l, con tolleranza massima del –/+5%
Alcuni esempi: AT198,AT8800,AT8600,AT8900,Med_7410, 7110-MKIII,DA8000
Un etilometro chimico monouso per essere autorizzato ed affidabile deve possedere:
- Un certificato metrologico
- Un dichiarazione di conformità sottoscritta dal produttore per la precisione, la tolleranza e che non contenga sostanze cancerogene o mutogene.
- Reagente interno senza sostanze cancerogene( senza cromo, cromato si sodio o dicromato di potassio) in base D.lgo della Commissione Europea-REACH 2009
- N. di lotto, scadenza, e simboli del pericolo all’uso o allo smaltimento se contengono sostanze pericolose ( come il cromo)
Una precisione metrologica almeno del del 97% a 0.2 g/l, del 95% a 0.5g/l, del 90% a 1.00 g/l, del 85% oltre 2.00 g/l, con tolleranza massima del –/+5%
- Se salivari: devono avere la confezione ed il simbolo di sterilità sulla confezione e devono essere certificati come IDV altrimenti sono pericolosi e dannosi.
Alcuni esempi: alcooltest fiala CEC1, Fiala CEC, Altik, EtiloK ( senza cromo)
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I narcotest o test droga, sono utilizzati in base al tipo di matrice da esaminare:
- Urina: se desideriamo indagare la tossicologia retroattiva nel tempo dall’assunzione.
- Saliva: se desideriamo indagare la l’assunzione nell’immediato spazio temporale e mentre sono ancora evidenti i sintomi nascosti
- Polveri: indagine scientifica (wipetect)
Un Narcotest o test droga per urina o saliva o polveri monouso per essere autorizzato ed affidabile deve possedere:
- Un certificato IDV o IVR( dispositivo diagnostico)
se per urina: deve avere il controllo della temperatura e adulteranti
se per saliva: deve avere il tampone integrato molto piccolo, catalizzatore protetto dall’ambiente esterno, lettura risultati a vista e nell’immediato, nessuna gestione della saliva in esterno dal cavo orale.
- Una dichiarazione di conformità sottoscritta dal produttore per la precisione, la tolleranza
- catalizzatore integrato stabilizzato con anticorpi di topo( non anticorpi di canguro o peggio) in base D.lgo 332/2000
- N. di lotto, scadenza
- Una precisione e specificità del 100 %
- Un certificato che attesti la non invasività sia per l’utilizzatore che per l’utente
- Tipo di smaltimento
Alcuni esempi: Oratect, Toxcup,Wipetect,, ecc.
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Un etilometro o un narcotest non deve essere mai lasciato esposto per oltre 5/7 gg. ad escursioni termiche superiori a 20 gradi tra notte e giorno, perchè si rischia di far ossidare i circuiti nell’etilometro e di seccare il catalizzatore nei narcotest.
Tutti i modelli che mancano solo una delle indicazioni descritte sono dei giocattoli e pertanto da non prendere in considerazione.
I modelli che sono descritti nel ns. portale www.alcooltest.org o www.alcoltest.it o www.narcodroga.it rispondono ai tutti i requisiti minimi descritti.
Con la modifica dell’art. 186 e 187 del codice stradale nell’anno 2005, un' infinità di avventori mossi da facili guadagni, hanno aperto web e messo online un infinità di prodotti ingannevoli e pericolosi, offrendoli con false o incomplete informazioni puntando sull’ignoranza del pubblico.
Noi abbiamo sollecitato lo Stato più volte a regolamentare e controllare i prodotti immessi sul mercato (anche nelle farmacie), ma ad oggi nulla si è ancora mosso nessuno; pertanto faccia molta attenzione se dovrà acquistarne uno.
Pietro Caimmi