Veicoli - Tassa di circolazione - Consegna della vettura per rivendita - Mancata comunicazione all’ACI, da parte del rivenditore, dei dati del veicolo - Conseguenze - Applicabilità, per il proprietario, dell’esenzione temporanea dal pagamento del tributo, ex art. 5 del D.L. n. 953/1982 - Esclusione - Responsabilità del rivenditore verso il proprietario - Configurabilità.
In tema di tassa di possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita ad un’impresa abilitata al suo commercio (nella specie, attraverso una procura irrevocabile a vendere), la mancata tempestiva comunicazione all’ACI, da parte di quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal tributo ai sensi dell’art. 5, commi da 43 a 48, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 98, conv. con modifiche nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l’obbligo del pagamento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa consegnataria del veicolo medesimo può costituire fonte di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale a seconda dei casi) nei confronti del proprietario stesso.