Applicazione delle sanzioni - Obbligo di comunicare i dati del conducente del veicolo - Sospensione in attesa della definizione del procedimento di opposizione al verbale
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, quarto periodo del codice - a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali.