Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Strade - Cartelli pubblicitari - Installazione non autorizzata - Diffida alla rimozione al proprietario (o possessore) del suolo - Sanzione prevista dall’art. 23, comma 13 bis c.s. - Notifica al proprietario (o possessore) del suolo del verbale di contestazione della abusiva installazione - Necessità - Esclusione

(Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 2011, n. 21606)

In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell’applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13 bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria (commi 7 e 13 bis del citato art. 23), ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi.

Mercoledì, 19 Ottobre 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK